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 REGOLAMENTO  DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO Art. 1 - Natura giuridica del Comitato Tecnico Scientifico.  Il  Comitato Tecnico Scientifico é l'organo di consulenza tecnica dell' Istituto  per i problemi scientifici, didattici e di ricerca.
 I  provvedimenti del CIV che attengono all'esercizio della predette attività sono  emanati sentito il Comitato Tecnico Scientifico.
 Le  spese di funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico, sono a carico  dell'istituto.
 Art. 2 - Composizione, nomina e durata del Comitato Tecnico Scientifico.  Il  Comitato Tecnico Scientifico è composto da membri di diritto e da membri  rappresentativi dei dirigenti dei settori clinici e di ricerca, del personale delle professioni  sanitarie.
 Sono  membri di diritto:
 
 
        l Direttore Scientificoil Direttore Sanitariootto membri scelti dal CIV di cui quattro scelti  tra i responsabili di Dipartimento; uno tra  il personale medico 
          dirigente; uno tra il personale delle  professioni sanitarie con incarichi dirigenziali e di due tra esperti esterni
 Il  Comitato Tecnico Scientifico è presieduto dal Direttore Scientifico. Al  Direttore Generale dell'Istituto, va data notizia delle riunioni del Comitato  Tecnico Scientifico.
 Il  Comitato Tecnico Scientifico è nominato con provvedimento del Direttore  Generale dell'Istituto.
 Il  Comitato è validamente costituito con la presenza della metà più uno degli  aventi diritto e decide a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il  voto del presidente. Il Comitato, nella prima riunione, elabora ed approva un  proprio regolamento di funzionamento.
 I  Componenti del Comitato restano in carica per una durata non superiore a quella  del Direttore Scientifico. Qualora nel corso del mandato venga a cessare per  qualsiasi motivo un componente questi sarà sostituito da altro soggetto per il  residuo periodo del mandato dei componenti in carica.
 Art. 3 - Competenze del Comitato Tecnico Scientifico.  Il Comitato Tecnico Scientifico viene informato dal  Direttore Scientifico sull’attività dell’Istituto e formula pareri consultivi e  proposte sui programmi e sugli obiettivi scientifici e di ricerca dello stesso,  nonché in via preventiva, sulle singole iniziative di carattere scientifico.
 Art. 4 - Adunanze del Comitato Tecnico Scientifico.  Il  Comitato Tecnico Scientifico si riunisce su convocazione del proprio  Presidente, almeno trimestralmente.
 Per  la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei  componenti.
 Le  deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di  voti prevale il voto del Presidente.
 Le  riunioni non sono pubbliche.
 Il  Direttore Scientifico può invitare all'assemblea, senza diritto di voto,  collaboratori che ritengono utili per le discussioni all'ordine del giorno,  limitatamente all'argomento per il quale la loro presenza si rende necessaria.
 Per  ogni adunanza verrà redatto un verbale firmato dal Direttore Scientifico e dal  Segretario; copia di ogni verbale dovrà essere inviata al Direttore Generale  oltreché, logicamente, ad ogni membro del Comitato.
 Art.5 - Convocazione delle adunanze del Comitato Tecnico Scientifico  La  convocazione è fatta dal Direttore Scientifico tramite e-mail, spedita a tutti  i componenti almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.  L'ordine del giorno deve pervenire con la stessa lettera di convocazione;  eventuali modifiche od aggiunte ad esso, devono pervenire almeno tre giorni  prima.
 L'ordine del  giorno è disposto dal Direttore Scientifico, con la collaborazione del  Segretario. Tre o più componenti del Comitato possono chiedere al Direttore  Scientifico, con relazione scritta e motivata, la trattazione di determinati  argomenti, nel qual caso gli stessi devono essere obbligatoriamente inseriti  nell'ordine del giorno della prima riunione del Comitato.
 Il Direttore  Scientifico, o chi ne fa le veci, può disporre le convocazioni d'urgenza in tutti  i casi in cui, a suo giudizio, lo richiedano inderogabili necessità,o quando  almeno 1/3 dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico ne chiede la  convocazione.
 Allo  stesso modo, le convocazioni d'urgenza vengono fatte sempre tramite e-mail, sia  pure in modo succinto, recanti l'ordine del giorno degli argomenti da trattare,  almeno 48 ore prima della riunione.
 Art. 6 - Uffici del Comitato Tecnico Scientifico.  Sono  uffici del Comitato:
 
 
         il Direttore Scientifico il Segretario Art. 7 - Direttore Scientifico. Incarichi e compiti. Il  Direttore Scientifico rappresenta il Comitato Tecnico Scientifico presso  l'amministrazione dell'Istituto e presso ogni altra istituzione.
 Il  Direttore Scientifico presiede, coordina e convoca le adunanze del Comitato  Tecnico Scientifico; è responsabile della stesura dell'ordine del giorno; firma  il verbale delle adunanze.
  Art. 8 - Segretario.  Il Segretario è  nominato  dal Direttore Scientifico,  nella sua prima adunanza.
 Provvede  all'invio delle convocazioni al Direttore Generale dell'Istituto ed ai  componenti del Comitato.
 Cura la stesura  del verbale delle adunanze, controfirma il verbale e ne dispone l'invio ad ogni  componente.
 Provvede alla  custodia dei verbali, che possono essere visionati da tutto il personale  dell'istituto, sotto la responsabilità del Segretario.
 Archivia le  richieste e tutta la corrispondenza indirizzata al Direttore Scientifico ed al  Segretario del Comitato.
 Collabora, a  richiesta del Direttore Scientifico, alla stesura dell'ordine del giorno. Cura  ed è responsabile, unitamente al Direttore Scientifico, della registrazione,  durante le adunanze, degli interventi che i componenti del Comitato ritengono  opportuno far registrare.
 Art. 9 - Approvazione degli ordini del giorno.  Gli argomenti  posti all’ordine del giorno discussi si ritengono approvati solo se, posti a  votazione, hanno ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 Deve essere  verbalizzata ogni eventuale tesi di minoranza.
 La votazione  sarà palese per alzata di mano.
 Le eventuali  astensioni, o schede bianche o non leggibili, si computano per determinare il  numero dei votanti (quorum funzionale).
 Il verbale  della riunione dovrà pervenire a tutti i componenti almeno otto giorni dopo la  riunione stessa per mezzo di posta elettronica. Il verbale verrà letto ed  approvato nella riunione successiva.
 Art. 10 - Commissioni del Comitato Tecnico Scientifico.  Il  Comitato Tecnico Scientifico per accelerare determinate procedure, può  articolarsi su Commissioni, i cui criteri di nomina e durata sono stabiliti dal  Comitato.
 Le  Commissioni non sono deliberanti.
 L'elaborato  delle Commissioni dovrà essere discusso ed approvato nelle adunanze del  Comitato Tecnico Scientifico ad eccezione per le stime della Commissione deputata  alla valutazione dei protocolli di studi clinici sperimentali.
 Art. 11 - Partecipazione alle riunioni.  La  partecipazione alle riunioni è obbligatoria per i membri di diritto e non di  diritto. Le assenze devono essere giustificate.
 Dopo tre  assenze ingiustificate consecutive si avrà la decadenza.
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